(GU n. 205 del 1-9-2004)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 luglio 2004

Nuova   individuazione  degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di
risparmio  energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili, di cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, all'art.
16,  comma  4,  prevede che, con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente,  sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli
obiettivi  quantitativi  nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione di gas naturale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Ritenuto  opportuno  coordinare  le  procedure  di individuazione e
perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001   «Individuazione  degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di
risparmio  energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di cui
all'art.  16,  comma  4,  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164»;
  Vista   la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   27 settembre  2001  sulla  promozione  dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno   dell'elettricita',   recepita   con   decreto   legislativo
29 dicembre 2003, n. 387;
  Considerato  che  l'attuazione  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data
la  complessita'  del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di
messa  a  punto  delle  regole  piu' lungo rispetto a quanto previsto
nello stesso decreto;
  Considerato altresi' il carattere innovativo del meccanismo tale da
richiedere  adeguata  gradualita' degli obiettivi e l'avvio di idonee
misure di accompagnamento;
  Ritenuto  che gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di
gas naturale, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato
decreto,  debbano  decorrere  dal  momento  in  cui  le  regole  sono
pienamente definite;
  Considerato  altresi'  il  permanere  dell'esigenza  di  fornire  i
principali  elementi  circa i criteri generali per la progettazione e
l'attuazione  di  misure  e  interventi  di  risparmio  energetico  e
sviluppo  delle  fonti  rinnovabili, nonche' di definire le modalita'
per  la  valutazione  dei  progetti  e  il  controllo  della relativa
attuazione;
  Considerato  che  l'introduzione  di  elementi atti a dare adeguata
risposta  alle  esigenze  emerse  puo'  meglio  esplicarsi attraverso
l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   di   concerto   con   il  Ministro
dell'ambiente   24 aprile   2001   e   l'emanazione   di   un   nuovo
provvedimento,  facendo  salvo,  tuttavia,  le  attivita'  svolte nel
periodo trascorso;
  Sentita  la  Conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  nella riunione del 17 giugno
2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:
    a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo
di   Kyoto,   gli   obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
    b) stabilisce  i  principi  di  valutazione  dell'ottenimento dei
risultati  di  misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili;
    c) definisce le modalita' per il controllo della attuazione delle
suddette misure e interventi.
                               Art. 2.
                Definizioni e fattori di conversione

  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2.   I  risparmi  di  combustibili  sono  conteggiati  in  base  ai
rispettivi  poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto
che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili
vengono  stabiliti  dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas
nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
  3.  La  conversione  dei  kwh  in  tep viene effettuata utilizzando
l'equivalenza  1  kwh  =  0,22x10(elevato)-3 tep per il primo anno di
applicazione  del presente decreto. Il fattore di conversione dei kwh
in  tep puo' essere aggiornato dall'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  sulla  base  dei miglioramenti di efficienza conseguibili
nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere
l'efficienza e la concorrenza.
                               Art. 3.
Determinazione   quantitativa  degli  obiettivi  e  provvedimenti  di
                      programmazione regionale

  1.  Gli  obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo  delle  fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle
imprese  di  distribuzione  di  gas naturale sono ottenuti attraverso
misure  e  interventi  che  comportano  una  riduzione dei consumi di
energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze:
    a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
    b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
    c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
    d) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
    e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
  2.  Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a),
b),  c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente
riduzione  dei  consumi  di  gas naturale, da conseguire con misure e
interventi  ricadenti  tipicamente  nelle  tipologie  elencate  nella
tabella A dell'allegato 1.
  3.  Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  d'intesa  con la Conferenza unificata, da emanarsi entro
24  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono
determinati  gli  obiettivi  nazionali  per  gli  anni  successivi al
quinquennio  di  cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del
programma di cui all'art. 13, comma 2.
  4.  La  quota  degli  obiettivi  di  cui al comma 1 che deve essere
conseguita  dalla singola impresa di distribuzione e' determinata dal
rapporto  tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima
impresa  ai  clienti  finali  connessi  alla  sua  rete,  e  da  essa
autocertificata,  e  la  quantita'  di  gas  naturale distribuita sul
territorio    nazionale,   determinata   e   comunicata   annualmente
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate
nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.
  5.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  e  le  province  autonome,  nel  quadro  degli
obiettivi  e  delle  modalita' di conseguimento previsti dal presente
decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e
tenuto   conto   delle   connesse   risorse   economiche  aggiuntive,
determinano   con   provvedimenti   di   programmazione  regionale  i
rispettivi  obiettivi  di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili  e  le  relative  modalita'  di  raggiungimento,  nel cui
rispetto operano le imprese di distribuzione.
  6.  Oltre  il  termine di cui al comma 5, gli enti predetti che non
avessero  provveduto  possono  adottare  i medesimi provvedimenti con
riferimento  agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni
di  consumo  gia'  conseguite,  o  previste  da  progetti  avviati in
conformita' al presente decreto.
  7.  In  sede  di  Conferenza unificata e' verificata annualmente la
coerenza  degli  obiettivi  regionali  con  quelli  nazionali  e sono
individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.
  8.  Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di  individuare  propri  obiettivi di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di
stabilire le modalita' per il relativo conseguimento.
                               Art. 4.
Imprese  di  distribuzione  soggette  agli obblighi e rapporti con la
                      programmazione regionale

  1.  Sono  soggetti  agli  obblighi  di  cui  al presente decreto le
imprese   di  distribuzione  alla  cui  rete  di  distribuzione  sono
allacciati   non  meno  di  100.000  clienti  finali  alla  data  del
31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attivita'
produttive,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  d'intesa  con  la Conferenza unificata, da emanarsi
entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalita' di applicazione
del  presente decreto alle imprese di distribuzione che forniscono un
numero   di   clienti  finali  inferiore  a  100.000  alla  data  del
31 dicembre  2001.  Le modalita' di applicazione del predetto decreto
tengono  conto  dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese
di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.
  2.   Fatte   salve  le  disposizioni  dell'art.  10,  ai  fini  del
conseguimento   degli   obiettivi  di  cui  all'art.  3  sono  validi
esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo
le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.
  3.  Si applica all'obiettivo della singola impresa di distribuzione
quanto previsto all'art. 3, comma 2.
  4. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dalla
singola  impresa  di  distribuzione  nell'ambito  di  un  determinato
progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo della
medesima  impresa  di  distribuzione  per  un periodo di cinque anni,
fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  8.  Gli  eventuali effetti
conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a
riduzione  delle  quote degli obiettivi di competenza dell'impresa di
distribuzione,  di  cui  al  presente  decreto,  a  seguito di parere
conforme  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas. Per gli
effetti  delle  misure  realizzate  nel  medesimo  periodo  la durata
massima di efficacia e' di sei anni.
  5.    Tenuto    conto    degli    indirizzi    di    programmazione
energetico-ambientale regionale e locale, le imprese di distribuzione
soggette  agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano
annuale  delle  iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli
obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o
province autonome interessate.
  6.  Su  richiesta  delle imprese di distribuzione l'Amministrazione
competente   provvede  al  coordinamento  ed  alla  integrazione  dei
procedimenti  amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti
autorizzativi,   delle   intese,   degli  atti  di  assenso  comunque
denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative
di cui al comma 5, attivando nel caso lo sportello unico.
  7.   Sulla   base  degli  indirizzi  di  programmazione  energetico
ambientale  regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni
e  le  province  autonome possono stipulare accordi con le imprese di
distribuzione,  individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti
dal  programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le
misure  e  gli  interventi  maggiormente significativi in rapporto al
contesto regionale e locale.
  8.  Gli  interventi  per  l'isolamento  termico  degli  edifici, il
controllo  della  radiazione entrante attraverso le superfici vetrate
durante    i    mesi   estivi,   le   applicazioni   delle   tecniche
dell'architettura    bioclimatica,   del   solare   passivo   e   del
raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1,
concorrono  al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa
di  distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata, possono essere individuati interventi o misure
che  concorrono  al  conseguimento  degli obiettivi complessivi delle
imprese  di  distribuzione  per  un  periodo  superiore o inferiore a
cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui
al presente comma.
                               Art. 5.
Tipologia  delle  misure  e  degli interventi ammissibili ai fini del
                    conseguimento degli obiettivi

  1.   Le  imprese  di  distribuzione  perseguono  gli  obiettivi  di
risparmio  energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso
progetti  che  prevedono  misure  e  interventi ricadenti tipicamente
nelle tipologie elencate nell'allegato 1.
  2.  Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, le regioni e
le  province  autonome  possono  prevedere  tipologie  di  intervento
integrative  rispetto  a  quelle  elencate in allegato 1, individuare
ulteriori  criteri  di  ripartizione  degli obiettivi regionali tra i
diversi  settori  e tipologie di intervento, indicare le modalita' di
conseguimento piu' efficaci nei rispettivi contesti.
  3.  I  progetti  valutati e certificati secondo le disposizioni del
presente  decreto,  e  che  abbiano  ottenuto  i titoli di efficienza
energetica  ai  sensi  dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  4.  Non  sono  ammissibili  i  progetti  orientati al miglioramento
dell'efficienza  energetica  relativi agli impianti di generazione di
energia  elettrica.  Non  sono altresi' ammissibili progetti ai quali
siano  stati  riconosciuti  contributi  in  conto  capitale  in  data
antecedente   alla   data   di   entrata   in   vigore  del  presente
provvedimento.
  5.  Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative
finalizzate    all'adempimento   delle   disposizioni   del   decreto
legislativo  4 agosto  1999,  n.  372,  fermo restando che ad essi si
applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.
  6.  Sentite  le  regioni  e  le  province  autonome, e a seguito di
pubbliche  audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti
di  cui,  all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita'  per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida
per  la  preparazione,  l'esecuzione  e la valutazione consuntiva dei
progetti  di  cui  al comma 1, e i criteri e le modalita' di rilascio
dei  titoli  di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la
documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti,  che deve essere
prodotta  dalle  imprese  di  distribuzione. Nella predisposizione di
tali  atti  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas tiene conto
anche  dell'esigenza  di  promuovere  la  concorrenza,  il  progresso
tecnologico  e  la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti.
L'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas,  sulla  base
dell'attivita'  svolta, sentite le regioni e le province autonome e a
seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, puo'
aggiornare le linee guida.
  7.  I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da
non  discriminare  tra  i  clienti  delle  imprese  di  distribuzione
appartenenti  al  settore  o  ai settori di uso finale cui gli stessi
progetti  sono  indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo
sviluppo della concorrenza nel settore.
  8.  I  soggetti  di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare
preliminarmente   la   conformita'   di   specifici   progetti   alle
disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma
6,  qualora  detti  progetti includano tipologie di intervento per le
quali  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas non abbia gia'
pubblicato  apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi.
La  verifica di conformita' alle disposizioni del presente decreto e'
effettuata  dal  Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio nel termine massimo di
sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta.  La verifica di
conformita'  alle  linee  guida  di  cui  al  comma  6  e' effettuata
dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas nel termine massimo
di  sessanta  giorni dalla ricezione della richiesta. Le attivita' di
formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti
finali  possono  essere  svolte solo come misure di sostegno ad altre
tipologie di interventi e misure.
                               Art. 6.
Promozione   di   prodotti,   apparecchi  e  componenti  di  impianti
                    nell'ambito delle iniziative

  1.  I  prodotti,  apparecchi  o  componenti  di impianti utilizzati
nell'ambito  delle  iniziative  oggetto  del  presente decreto, o dei
quali  sia  comunque  promosso  l'utilizzo  in  quanto  in  grado  di
assolvere  ad  una  o  piu' funzioni significative dal punto di vista
energetico,  devono possedere le caratteristiche di seguito indicate,
certificate con le modalita' precisate per ogni specifico caso:
      a)  i  generatori  di  calore  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con
quattro   stelle  di  rendimento  energetico  ed  essere  certificati
conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
    b) i  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse di origine
vegetale  di  potenza  nominale inferiore ai 300 kw devono presentare
un'efficienza  compatibile  con  la  classe 3 della norma EN 303-5; i
generatori  di  calore  alimentati da biomasse di origine vegetale di
potenza  nominale superiore ai 300 kw devono presentare un'efficienza
maggiore  del  82%;  i generatori di calore alimentati da biomasse di
origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti
fissati  dall'allegato  III  del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  8 marzo  2002  e successivi aggiornamenti; le biomasse
utilizzabili  sono  quelle  ammesse  dall'allegato  III  dello stesso
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2002 e
successivi aggiornamenti;
    c) gli  apparecchi  domestici  di  cui  al decreto del Presidente
della   Repubblica   9 marzo  1998,  n.  107,  e  successivi  decreti
applicativi,  devono  essere  etichettati  in  classe A e certificati
conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;
    d) tutti   i   prodotti,  apparecchi  o  componenti  di  impianti
ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  2 aprile  1998,
recante  «Modalita'  di  certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni  energetiche  degli  edifici  e  degli  impianti  ad essi
connessi»,  per  i  quali  non  sia  applicabile quanto previsto alle
lettere  precedenti,  devono  essere  certificati  in  conformita' al
decreto medesimo;
    e) le  caratteristiche  e le prestazioni energetiche di tutti gli
altri  prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non
sia  applicabile  quanto  previsto  alle  lettere  precedenti, devono
essere  certificate  da  un  organismo  di certificazione di prodotto
accreditato  presso  uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure
determinate   mediante   prove   effettuate   presso  un  laboratorio
universitario  inserito  nell'albo  dei  laboratori di cui all'art. 4
della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  applicando,  in  ordine di
priorita',  una  delle  procedure previste dalla normativa di seguito
indicata:
      1.  regole  tecniche  la cui osservanza sia obbligatoria in uno
Stato membro dell'Unione europea;
      2.  norme  tecniche  europee approvate dagli enti di normazione
europei, CEN, CENELEC ed ETSI;
      3.  norme  tecniche  nazionali  pubblicate  dagli  Organismi di
normazione  dei  Paesi  dell'Unione europea elencati in allegato alla
direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
      4.  regole  tecniche  legalmente  applicate  in  Paesi  esterni
all'Unione europea;
      5.   norme   tecniche   pubblicate   da   enti   di  normazione
internazionali  o  da  enti di normazione di Paesi esterni all'Unione
europea.
                               Art. 7.
                       Modalita' di controllo

  1.  L'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti
di  indirizzo ai quali devono conformarsi le attivita' di valutazione
e  certificazione  della  riduzione  dei  consumi di energia primaria
effettivamente  conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di
intervento  ammesse,  ivi inclusi i necessari controlli a campione, e
puo' individuare uno o piu' soggetti al quale affidare lo svolgimento
di tali attivita', nonche', tra dette attivita', quelle che, in tutto
o  per  parti  omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad
evidenza  pubblica,  a  soggetti  provvisti di adeguata e documentata
professionalita'.
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base
degli  atti  di indirizzo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attivita' con
le  eventuali  iniziative  che  le  regioni  e  le  province autonome
intendano  assumere  in  materia  di  risparmio energetico e sviluppo
delle  fonti  rinnovabili.  In  particolare, successivamente al 2005,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla
quale,  su  richiesta  delle  regioni  e  delle province autonome, le
attivita' di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi
di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun
contesto  regionale,  ivi  inclusi  i necessari controlli a campione,
possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al
comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche
attraverso soggetti da esse controllati.
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas predispone e
pubblica  annualmente  un  rapporto  sull'attivita'  eseguita  e  sui
progetti  che  sono  realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi
inclusa  la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include
eventuali  proposte sulle modalita' di conseguimento degli obiettivi,
di  realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi,
inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.
  4.  Al  fine  di  consentire  allo  Stato e alle regioni e province
autonome   il   monitoraggio   delle  azioni  attuate,  il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio provvede all'inserimento
dei  dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di
riferimento»   previsto   dall'Accordo   fra   Stato  e  regioni  del
30 dicembre 1998 e successive modifiche.
                               Art. 8.
Modalita'  di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli
                              obiettivi

  1.  I  progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di
cui  agli  articoli 3  e  4  possono  essere eseguiti con le seguenti
modalita':
    a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;
    b) tramite   societa'   controllate  dalle  medesime  imprese  di
distribuzione;
    c) tramite  societa'  terze  operanti  nel  settore  dei  servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  comunica al
Ministero  delle  attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e alle regioni e province autonome gli
estremi  delle  societa'  operanti nel settore dei servizi energetici
che  rispondono  alla  definizione contenuta nelle linee guida di cui
all'art.  5,  comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e
di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.
                               Art. 9.
       Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

  1.  Ai  sensi  dell'art.  23,  comma  4,  del  decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge
14 novembre  1985,  n.  481,  i  costi  sostenuti  dalle  imprese  di
distribuzione  per  la realizzazione dei progetti con le modalita' di
cui  all'art.  8,  possono  trovare copertura, qualora comportino una
riduzione  dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non
coperta  da  altre  risorse,  sulle  componenti  delle tariffe per il
trasporto  e  la  distribuzione  del  gas  naturale,  secondo criteri
stabiliti  dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas. I costi
sostenuti  dalle  imprese  di  distribuzione per la realizzazione dei
progetti   con  le  modalita'  di  cui  all'art.  8  possono  trovare
copertura,  qualora  comportino  una riduzione dei consumi di energia
elettrica  e  limitatamente  alla parte non coperta da altre risorse,
sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di
energia  elettrica,  secondo  criteri  stabiliti  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas.
                              Art. 10.
                   Titoli di efficienza energetica

  1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999, n. 79, emette a favore delle imprese di distribuzione
titoli   di   efficienza  energetica,  denominati  anche  certificati
bianchi,  di  valore  pari  alla riduzione dei consumi certificata ai
sensi dell'art. 7, comma 1.
  2.  I  titoli  di  efficienza  energetica possono essere rilasciati
altresi'  alle  societa'  controllate  dalle imprese di distribuzione
medesime  e alle societa' operanti nel settore dei servizi energetici
per  progetti  realizzati  autonomamente,  in  conformita' alle linee
guida  di  cui  all'art.  5, comma 6. Si applicano a tali progetti le
disposizioni di cui all'art. 7.
  3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79,  nell'ambito  della  gestione  economica del
mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per
la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le
regole  di  funzionamento  del  mercato  d'intesa con l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
  4.  I  criteri di organizzazione della contrattazione si conformano
alla  disciplina  del  mercato approvata dal Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione
tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.
  6.  I  titoli  di  efficienza  rilasciati  nell'ambito del presente
decreto  e  i  titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito
del  decreto  di  cui  all'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo
16 marzo  1999, n. 79, sono oggetto di contrattazione tra i detentori
e  i  soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel
rispetto delle relative norme.
  7.  Entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno  a decorrere dal 2006,
l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto
tra  il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso m Mtep, e
il  valore  dell'obbligo  di  cui  all'art.  3, comma 1, in capo alle
imprese  di  distribuzione  di  cui  all'art.  4,  comma  1, entrambi
riferiti all'anno precedente.
                              Art. 11.
        Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni

  1.  Entro  il  31 maggio  di  ciascun anno a decorrere dal 2006, le
imprese  di  distribuzione  trasmettono  all'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  i  titoli  di  efficienza  energetica relativi
all'anno   precedente,  posseduti  ai  sensi  dell'art.  10,  dandone
comunicazione  al  Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  alla  regione  o
provincia autonoma competente per territorio.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas verifica che
ciascuna  impresa  di  distribuzione  possegga  titoli corrispondenti
all'obiettivo  annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art.
4,   maggiorato   di   eventuali  quote  aggiuntive  derivanti  dalle
compensazioni di cui al successivo comma 3. L'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  informa  il  gestore del mercato elettrico dei
titoli ricevuti e degli esiti della verifica.
  3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma
1,  l'impresa  di  distribuzione consegua una quota dell'obiettivo di
sua  competenza  inferiore  al  100%, ma comunque pari o superiore al
rapporto  di  cui  all'art.  10,  comma  7,  puo' compensare la quota
residua  nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui
al  comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso,
qualora  in  ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1,
l'impresa  di distribuzione non consegua almeno il 50% delle quote di
obiettivo   di   sua   competenza,   fermo   restando   l'obbligo  di
compensazione della quota residua nel biennio successivo.
  4.  In  caso  di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al
comma  3,  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas applica, ai
sensi  della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e
comunque superiori all'entita' degli investimenti necessari, ai sensi
del  presente  decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas comunica al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
al  gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma
competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni
applicate.
  5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art.
110  della  legge  23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con
uno  o  piu'  decreti  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  di  concerto con il Ministero delle attivita' produttive,
d'intesa  con  la Conferenza unificata, e' approvato il finanziamento
di  campagne  di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini
dell'uso  razionale  dell'energia  e  di  programmi di incentivazione
dell'efficienza  energetica negli usi finali. I predetti programmi di
incentivazione   vengono   individuati   tenendo  anche  conto  della
diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali
a   livello   regionale,  determinata  dall'attuazione  del  presente
decreto.
                              Art. 12.
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano

  1.  Il  presente  decreto  vincola le province autonome di Trento e
Bolzano  solamente  al  conseguimento  degli obiettivi e finalita' da
esso  previsti.  Le  sue  disposizioni  si applicano fino a quando le
province  autonome  non disciplinano diversamente le modalita' per il
conseguimento  degli obiettivi e finalita' medesimi. In ogni caso, le
province   autonome  si  coordinano  con  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas.
                              Art. 13.
              Misure preparatorie e di accompagnamento

  1.  Le  risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata
in  vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di
concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle
premesse  sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e
alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti
nel  programma  di cui al comma 2, nonche' all'esecuzione di campagne
informative   e   di   sensibilizzazione  a  supporto  del  risparmio
energetico  e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui al comma
6.
  2.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa  con  la  Conferenza unificata, e' approvato un programma di
misure  e  interventi  su utenze energetiche la cui titolarita' e' di
organismi  pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione
e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e
le  province  autonome.  Il  programma e' finalizzato, tra l'altro, a
individuare  le  modalita'  e  le  condizioni  per l'effettuazione di
diverse  tipologie  di  intervento nei vari contesti regionali e alla
individuazione  delle  misure e interventi maggiormente significativi
in  rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto
degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.
  3.  Il  programma  di  cui  al  comma 2 e' predisposto e attuato in
maniera  da  assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative
attuative   del  medesimo  programma  sono  titolati  alla  effettiva
esecuzione delle relative misure e interventi.
  4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure
e  degli  interventi  per  i quali siano state effettuate le diagnosi
energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere
il  rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel
rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente decreto, nonche'
dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
  5.  Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di
cui   al  comma  8,  e'  destinato  alla  effettuazione  di  diagnosi
energetiche  e  alla  progettazione  esecutiva  delle  misure e degli
interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed e' assegnato
con  procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i
soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le societa' operanti
nel  settore  dei  servizi energetici che rispondono alla definizione
contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
  6.  Il  rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 e' destinato,
previo  parere  favorevole del Ministero delle attivita' produttive e
del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, alla
copertura  dei  costi  di  un  programma di campagne informative e di
sensibilizzazione  degli  utenti  finali,  eseguite  dalle imprese di
distribuzione  nel  periodo  1° gennaio  2004  - 31 dicembre 2005. La
ripartizione  delle  risorse  tra  le  imprese di distribuzione tiene
conto dell'obiettivo di ciascuno di esse, di cui all'art. 3, comma 4.
  7.  Il  programma  di  cui  al  comma  2  e  i  relativi criteri di
attuazione  sono  trasmessi  dal Ministero delle attivita' produttive
alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico, che provvede alla
ripartizione  tra le regioni e le province autonome delle risorse per
la  relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono
alla  relativa  gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5.
La  Cassa  conguaglio per il settore elettrico provvede altresi' alla
copertura  dei  costi  del  programma  di  campagne  informative e di
sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.
  8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  gli
opportuni  provvedimenti affinche' la Cassa conguaglio per il settore
elettrico  possa  provvedere  alla esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate  dal  presente  articolo,  nonche' ai fini della copertura,
mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti
dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.
                              Art. 14.
                             Abrogazione

  1.   Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001  di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 117 del 22 maggio
2001, e' abrogato.
  2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti  avviati dall'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  quelli  in corso e i provvedimenti
emanati  dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione  del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse.
  3.  Ogni  riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende
come riferimento al presente decreto.
  4.  Sono  fatte  salve  eventuali  disposizioni piu' favorevoli del
decreto   emanato  con  il  comma  1,  limitatamente  a  procedimenti
pendenti.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione.
    Roma, 20 luglio 2004

                                                   Il Ministro
                                           delle attivita' produttive
                                                     Marzano


  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
           Matteoli
                                                           Allegato 1

TIPOLOGIE  DI  INTERVENTI  E  MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO
SVILUPPO  DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL
                            GAS NATURALE

         ---->   Vedere Tabelle pag. 26  pag. 27 pag. 28  <----