Introdotta nel gennaio 2018 la cessione del credito da detrazione fiscale per riqualificazione energetica ha subito diverse modifiche nel tempo, tanto da spingere l’Agenzia delle Entrate a diversi chiarimenti sul tema. Vediamo qual è la situazione attuale.

Innazitutto va puntualizzato che è applicabile solamente agli interventi di riqualificazione energetica, nei quali come noto rientrano sia GEHP Aisin che microcogeneratori XRGI by EC Power. Sono dunque escluse le ristrutturazioni edilizie (nelle quali rientrano, ad es. le installazioni di pannelli fotovoltaici). Con l’inizio del 2019 la cessione del credito, che prima era appannaggio solo degli interventi sulle parti comuni degli edifici (in pratica riservata ai condominii) oggi può essere sfruttata anche per quelli inerenti le singole unitĂ  immobiliari ed essere richiesta non solo dagli incapienti (contribuenti che ricadono nella no tax area) ma da tutti i soggetti che sostengono la spesa.
Il credito maturato può essere ceduto sia ai fornitori di beni e servizi necessari alla riqualificazione stessa che a soggetti privati (persone fisiche, imprese, enti, società, ESCO, società di servizi energetici) purchè collegati al rapporto che ha generato la detrazione. Banche ed intermediari finanziari possono essere cessionari solo nel caso in cui il cedente sia soggetto che ricade nella no tax area.
Ultima precisazione, anche in ordine temporale, che arriva dall’Agenzia delle Entrate, riguarda la possibilitĂ  di una seconda cessione del credito: anche il primo cessionario può a sua volta cedere il credito, ma questo può avvenire una sola volta oltre a quella originaria. In pratica per ogni credito di imposta ci potranno essere al massimo 2 cessioni.

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