La conversione in Legge (n. 77/2020 del 18 Luglio 2020) del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) ha confermato la super-detrazione al 110% per le spese di efficientamento energetico di condomìni e case singole.
Sarà possibile portare in detrazione in 5 anni fino al 110% la spesa sostenuta per:

  1. Coibentare almeno il 25% delle superfici opache degli edifici (cappotto termico);
  2. Nei condomìni, sostituire l’impianto di riscaldamento con uno centralizzato dotato di caldaia a condensazione in classe A o pompa di calore o micro cogeneratore o collettore solare;
  3. Nelle abitazioni singole (unifamiliari o inserite in edifici plurifamiliari, indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi), sostituire l’impianto di riscaldamento esistente con uno dotato di caldaia a condensazione in classe A o pompa di calore o micro cogeneratore o collettore solare.

Requisito essenziale per accedere alla detrazione è che l’immobile guadagni almeno 2 classi energetiche o raggiunga, comunque, quella più elevata.
I massimali di spesa sono diversificati a seconda dell’intervento:

  1. Coibentazione – isolamento termico:
    • 50.000 € per le case singole (unifamiliari o inserite in edifici plurifamiliari, indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi);
    • 40.000 € per il numero delle unità immobiliari (fino ad 8) che compongono l’edificio;
    • 30.000 € per il numero delle unità immobiliari (oltre 8) che compongono l’edificio.
  2. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente nei condomìni:
    • 20.000 € per il numero delle unità immobiliari (fino ad 8) che compongono l’edificio;
    • 15.000 € per il numero delle unità immobiliari (oltre 8) che compongono l’edificio.
  3. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente nelle abitazioni singole (unifamiliari o inserite in edifici plurifamiliari, indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi):
    • 30.000 €.

I termini entro i quali il Superbonus è attivo vanno dal 01/07/2020 al 31/12/2021 (fino al 31/12/2022 solo per IACP -Istituti Autonomi Case Popolari-)

L’opportunità è riservata alle persone fisiche (coloro che pagano l’IRPEF), condomìni, IACP e simili, alle associazioni/società sportive dilettantistiche (limitatamente agli edifici adibiti a spogliatoi) fino ad un massimo di 2 unità immobiliari.
È prevista sia la cessione del credito (ai fornitori, alle banche e/o intermediari finanziari) che lo sconto diretto in fattura, quest’ultimo con beneficio massimo pari al 100% della somma dovuta. Il credito potrà anche essere ri-ceduto ai soggetti indicati e solamente chi lo porterà effettivamente in detrazione (cioè l’attore finale delle varie cessioni) potrà usufruire della detrazione al 110% in 5 anni.

Superbonus GEHP sintesi
Superbonus mCHP sintesi

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